Dipartimento MEDICINA CLINICA E SCIENZE IMMUNOLOGICHE
Il Direttore del Dipartimento MEDICINA CLINICA E SCIENZE IMMUNOLOGICHE, in
qualità di Committente ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti
di collaborazione coordinata e continuativa dell’Università degli Studi di
Siena, emanato con D.R. n. 938/2004-05 del 16.05.2005, in esecuzione della
delibera adottata dal Dipartimento MEDICINA CLINICA E SCIENZE
IMMUNOLOGICHE, nel Consiglio di Dipartimento del 18/04/2008,
rende noto che è Sua intenzione conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione
coordinata e continuativa presso il Dipartimento MEDICINA CLINICA E
SCIENZE IMMUNOLOGICHE per la realizzazione della seguente attività
di Ricerca o fase di esso "VALORE PREDITTIVO DEI LIVELLI MEDIO-BASSI DEGLI
ANTICORPI ANTICITRULLINA ALL'ESORDIO DI UN QUADRO DI (POLI)ARTRITE: STUDIO
RETROSPETTIVO".
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica
attività dettagliatamente descritta nello "Schema Ricerca", allegato
al presente avviso.
Per l’adempimento dell’attività di lavoro autonomo oggetto del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente
professionalità: COLLABORATORE IN SCIENZE MEDICHE ed il
possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o del
diploma di laurea (vecchio ordinamento).
Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione
rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione
viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere coordinate con il
committente, attraverso il Responsabile del progetto sig.ra/sig. GALEAZZI
MAURO delegata/o dal Committente, per garantire il
rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del
contratto.
Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente,
sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che
subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con
l’osservanza degli impegni assunti con il contratto di collaborazione
stipulato ed in particolare con l’obbligo alla riservatezza; detta
attività, inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in conflitto di interessi con
gli obiettivi propri dell’Università (1) .
L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 3
mesi.
Il compenso complessivo è fissato in euro 4.625,00 , a lordo di ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore.
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche
sull'attività svolta.
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: http://www.unisi.it/dl2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc
o altrimenti disponibile presso SEGRETERIA AMMINISTRATIVA), allegando il
proprio curriculum vitae e quant’altro si ritenga utile in riferimento alla
professionalità necessaria per l’adempimento dell'incarico.
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Dipartimento
MEDICINA CLINICA E SCIENZE IMMUNOLOGICHE entro e non oltre il giorno 30/05/2008 (2) .
La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore
individuato nell’atto di scelta motivata.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità
o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del
recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali
disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Direttore del Dipartimento
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(1) Alternativamente, in considerazione della
particolare natura dell’incarico oggetto del contratto di collaborazione, può
essere prevista nell'avviso una clausola di esclusività dell’attività
svolta dal collaboratore; detta esclusività comporterà la corresponsione di una
indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo
convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere esplicitato nel
contratto stesso.